Accordo
Art. 21
In vigore dal 3 lug 1973
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:
a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
d) le prestazioni elencate nell'Allegato I;
e) ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformità dell';
f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell';
g) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell';
h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell';
i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell';
l) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell' e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-21