Accordo
Art. 20
In vigore dal 3 lug 1973
1. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare il presente Accordo inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-20