Accordo

Art. 17

In vigore dal 3 lug 1973
1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, può designare il territorio o i territori ai quali verrà applicato il presente Accordo. 2. Ogni Stato firmatario, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, o in ogni altro momento successivo, al pari di ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione o in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione del presente Accordo mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall' del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969. — Testo vigente | Portale Normativo