Accordo
Art. 13
In vigore dal 3 lug 1973
1. Ciascuna Parte contraente presenterà ogni 5 anni, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, nella forma che dovrà essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto concernente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 del presente Accordo.
2. I rapporti presentati dalle Parti contraenti verranno sottoposti ad esame del Comitato sociale del Consiglio d'Europa.
3. Il Comitato sociale presenterà al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni; potrà egualmente fare qualsiasi proposta tendente a:
(i) migliorare le condizioni di applicazione del presente Accordo;
(ii) emendare o completare le disposizioni del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-13