Accordo

Art. 18

In vigore dal 3 lug 1973
1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, può dichiarare di fare uso di una o più delle riserve elencate all'allegato II del presente Accordo. Non è ammessa nessun'altra riserva. 2. Ogni Stato firmatario od ogni Parte contraente può ritirare totalmente o in parte, una propria riserva formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la quale avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà stata ricevuta.
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-18

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