Accordo

Art. 19

In vigore dal 3 lug 1973
1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione specifica le prestazioni che vanno elencate come dall'allegato I, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'. 2. Ogni notifica di cui al paragrafo 3 dell' verrà indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed indicherà la data a partire dalla quale avrà efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969. — Testo vigente | Portale Normativo