Accordo
Art. 19
In vigore dal 3 lug 1973
1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all'atto del deposito del proprio strumento di adesione specifica le prestazioni che vanno elencate come dall'allegato I, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell'.
2. Ogni notifica di cui al paragrafo 3 dell' verrà indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed indicherà la data a partire dalla quale avrà efficacia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-19