Accordo

Art. 11

In vigore dal 3 lug 1973
1. Nel caso in cui l'accordo di cui all' sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti può porvi fine mediante un preavviso di due settimane. 2. Sia che l'accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso potrà essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di mancanza grave dell'altra parte, o se altre gravi circostanze lo richiedono.
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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969. — Testo vigente | Portale Normativo