Protocollo

Art. 16

In vigore dal 7 feb 1973
. Nessun Stato contraente è tenuto ad accordare ai suoi cittadini ed ai residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui agli , lettere c) e d) e 10.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo