Protocollo
Art. 20
In vigore dal 7 feb 1973
.
L'Istituto e uno o più Stati contraenti possono, concludere
accordi complementari per l'esecuzione e l'applicazione del presente Protocollo. Le decisioni del Consiglio superiore per l'applicazione del presente articolo sono adottate all'unanimità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-20