Protocollo

Art. 18

In vigore dal 7 feb 1973
. Senza pregiudizio dell', paragrafo 1, lettera d), nessun esonero è concesso per quanto riguarda i beni destinati esclusivamente ai bisogni propri dei membri del personale dell'Istituto. I beni importati o acquistati in virtù delle disposizioni del presente Protocollo possono, in seguito, essere venduti, ceduti o affittati solo alle condizioni stabilite dai governi degli Stati che hanno accordato le esenzioni.
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