Protocollo
Art. 18
In vigore dal 7 feb 1973
.
Senza pregiudizio dell', paragrafo 1, lettera d), nessun esonero è concesso per quanto riguarda i beni destinati esclusivamente ai bisogni propri dei membri del personale dell'Istituto.
I beni importati o acquistati in virtù delle disposizioni del
presente Protocollo possono, in seguito, essere venduti, ceduti o affittati solo alle condizioni stabilite dai governi degli Stati che hanno accordato le esenzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-18