Convenzione
Art. 18
In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - Per ogni esercizio viene stabilito un bilancio di
funzionamento.
2. - Tutte le entrate e le spese dell'Istituto devono formare
oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
Le disposizioni regolamentari finanziarie enumerano le entrate
dell'Istituto.
3. - L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31
dicembre.
4. - Le entrate e le spese sono espresse in lire italiane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-18