Convenzione

Art. 18

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Per ogni esercizio viene stabilito un bilancio di funzionamento. 2. - Tutte le entrate e le spese dell'Istituto devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. Le disposizioni regolamentari finanziarie enumerano le entrate dell'Istituto. 3. - L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. 4. - Le entrate e le spese sono espresse in lire italiane.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-18

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