Convenzione

Art. 23

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Il Consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalità per un periodo di tre anni. Il mandato dei verificatori è rinnovabile. La verifica, effettuata sulla base dei documenti e, ove, occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legalità e la regolarità di tutte le entrate e di tutte le spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. I verificatori trasmettono annualmente ai loro superiori una relazione sul risultato del loro esame. Il presidente fornisce ogni informazione e l'assistenza di cui i verificatori potrebbero aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni. 2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie determinano le condizioni alle quali viene dato atto al presidente dell'esecuzione del bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-23

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