Convenzione

Art. 24

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Il presidente stabilisce un progetto di previsioni finanziarie triennale e, previa consultazione del Consiglio accademico, lo sottopone al Consiglio superiore per esame e giudizio in merito. 2. - Le modalità di applicazione del paragrafo precedente sono fissate dalle disposizioni regolamentari finanziarie.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-24

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