Convenzione

Art. 29

In vigore dal 7 feb 1973
. Le controversie che possono sorgere tra gli Stati contraenti o tra uno o più Stati contraenti e l'Istituto sull'applicazione o sull'interpretazione della Convenzione, e che non hanno potuto essere risolte dal Consiglio superiore vengono, a richiesta di una parte della controversia, sottoposte ad arbitrato. In questo caso il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee designa l'organo arbitrale che dovrà comporre la controversia. Gli Stati contraenti si impegnano ad eseguire le decisioni dell'organo arbitrale.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-29

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