Convenzione

Art. 33

In vigore dal 7 feb 1973
. Il governo di qualsiasi Stato contraente, il presidente dell'Istituto o il Consiglio accademico possono sottoporre al Consiglio superiore progetti volti alla revisione della Convenzione. Se il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, esprime parere favorevole sulla riunione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, questa è convocata dal governo che assume la presidenza del Consiglio superiore.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-33

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