Convenzione

Art. 34

In vigore dal 7 feb 1973
. Se per raggiungere uno degli scopi definiti dalla Convenzione risulti necessaria l'azione di uno degli organi dell'Istituto, senza che la presente Convenzione abbia previsto i poteri d'intervento all'uopo necessari, il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, prende le disposizioni del caso.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-34

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