Protocollo
Art. 1
In vigore dal 7 feb 1973
Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'istituto universitario europeo
Gli Stati parti alla Convenzione relativa alla creazione di un
Istituto universitario europeo, firmata a Firenze, addì 19 aprile 1972,
Desiderosi di definire i privilegi e le immunità necessari al buon
funzionamento di detto Istituto hanno convenuto le seguenti disposizioni:
.
Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto universitario
europeo, in appresso denominato l'Istituto, beneficia dell'immunità di esecuzione, salvo:
a) in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni
risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, e in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione da parte del suddetto autoveicolo;
b) in caso di esecuzione di una decisione arbitrale o
giurisdizionale pronunciata in applicazione di una disposizione della Convenzione o del presente Protocollo;
c) laddove il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità,
abbia in un caso particolare rinunciato al beneficio della presente disposizione.
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