Protocollo
Art. 4
In vigore dal 7 feb 1973
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1. - I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale degli Stati contraenti.
2. - La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali
d'informazione spediti dall'Istituto o all'Istituto stesso nel quadro delle sue attività ufficiali non è sottoposta ad alcuna restrizione.
3. - L'Istituto beneficia sul territorio di ciascuno Stato
contraente, per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Istituto non possono essere censurate.
Storico versioni
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