Protocollo
Art. 6
In vigore dal 7 feb 1973
.
L'Istituto può ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o
valori mobiliari; può disporne liberamente, fatte salve le disposizioni nazionali relative al controllo dei cambi, per l'esercizio delle sue attività ufficiali e può avere conti in qualsiasi valuta, nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-6