Protocollo
Art. 11
In vigore dal 7 feb 1973
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1. - Lo statuto del personale e disposizioni regolamentari
definiranno il regime delle prestazioni sociali applicabili al presidente, al segretario generale, ai membri del corpo insegnante, al personale ed ai ricercatori.
Se tali prestazioni non sono previste; le persone di cui al comma precedente possono optare tra l'applicazione della legislazione dello Stato in cui si trova la sede e l'applicazione della legislazione dello Stato contraente cui erano assoggettate per ultimo o dello Stato contraente di cui sono cittadini.
Tale opzione, che può essere fatta una sola volta, prende effetto alla data d'entrata nell'Istituto.
2. - Nel quadro dello statuto verranno adottate disposizioni
appropriate e disposizioni regolamentari per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed i ricercatori cittadini di Stati diversi dagli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-11