Protocollo
Art. 12
In vigore dal 7 feb 1973
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1. - Alle condizioni ed in conformità della procedura stabilita
dal Consiglio superiore, che delibera entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione, il presidente, il segretario generale, i membri del corpo insegnante e il personale dell'Istituto saranno soggetti, a favore di quest'ultimo, ad una imposta sugli stipendi ed emolumenti da esso erogati. A decorrere dalla data in cui tale imposta sarà applicata, detti stipendi ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati contraenti si riservano la possibilità di tener conto di detti stipendi ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti.
2. - Le disposizioni del paragrafo i non sono applicabili alle
rendite e alle pensioni erogate dall'Istituto agli ex presidenti, segretari generali nonché agli ex membri del suo corpo insegnante e del suo personale.
3. - Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul
patrimonio, dei diritti di successione nonché delle convenzioni concluse tra gli Stati contraenti al fine di evitare le doppie imposizioni, i presidenti, i segretari generali, i membri del corpo insegnante ed il personale dell'istituto i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Istituto, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato contraente diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Istituto, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese, se quest'ultimo è Stato contraente. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, semprechè non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli a carico delle persone indicate nel presente articolo affidate alla loro custodia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-12