Convenzione
Art. 12
In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - Le attività di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito
dei seminari o dei gruppi di ricerca. L'attività di un seminario può svolgersi in stretta collaborazione con quella di altri seminari del medesimo dipartimento o di altri dipartimenti.
L'organizzazione dei seminari e dei gruppi di ricerca rientra nelle
competenze dei capi di dipartimento. I lavori risultano da una collaborazione attiva tra docenti e ricercatori, che stabiliscono in comune i metodi di lavoro e definiscono le condizioni di svolgimento dei lavori stessi.
2. - I lavori di ricerca da svolgere nei seminari e nei gruppi di ricerca debbono essere definiti entro i limiti dei programmi di studi e di ricerche previsti all', paragrafo 5, e tenendo presente la missione propria dell'Istituto.
Il tema dei lavori che ciascun seminario e gruppo di ricerca dovrà
svolgere viene comunicato al Consiglio accademico dai capi di dipartimento, previa concertazione con i professori e gli assistenti.
3. - L'Istituto può organizzare tirocini e colloqui ai quali
potranno partecipare persone che abbiano già una esperienza professionale nelle discipline che sono oggetto degli studi e delle ricerche dell'Istituto.
Storico versioni
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