Convenzione
Art. 13
In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - L'istituto dispone di una biblioteca e di un servizio di
documentazione, finanziati dal bilancio annuo di funzionamento.
2. - La Repubblica italiana s'impegna a compiere tutti i passi
necessari e a concludere tutti gli accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario in altre città d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei.
Le modalità d'applicazione di questa disposizione sono fissate
nell'accordo relativo alla sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-13