Convenzione

Art. 16

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Ai sensi della Convenzione, i ricercatori dello Istituto sono gli studenti o i ricercatori in possesso di titoli universitari nazionali che comprovino la loro idoneità ad intraprendere o proseguire ricerche, che soddisfino alle condizioni previste all', paragrafo 3 e che siano ammessi all'Istituto. 2. - L'Istituto è aperto ai cittadini degli Stati contraenti possono essere ammessi cittadini di altri Stati, nei limiti e alte condizioni stabiliti dalle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio superiore previa consultazione del Consiglio accademico. 3. - L'ammissione all'Istituto è decisa dalla commissione di ammissione in base alle norme stabilite dalla Convenzione e dalle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio superiore. La commissione tiene conto della qualificazione dei candidati e, nella misura del possibile, della loro origine geografica. Le autorità competenti degli Stati contraenti collaborano con l'istituto per l'applicazione della procedura di ammissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo