Convenzione
Art. 20
In vigore dal 7 feb 1973
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1. - Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie adottate conformemente all'.
2. - Alle condizioni che saranno determinate in applicazione
dell', gli stanziamenti che non siano quelli relativi alle spese per il personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati potranno essere riportati, limitatamente all'esercizio successivo.
3. - Gli stanziamenti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese secondo la loro natura o la loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità delle disposizioni regolamentari finanziarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-20