Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie adottate conformemente all'. 2. - Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell', gli stanziamenti che non siano quelli relativi alle spese per il personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati potranno essere riportati, limitatamente all'esercizio successivo. 3. - Gli stanziamenti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese secondo la loro natura o la loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità delle disposizioni regolamentari finanziarie.
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