Convenzione

Art. 19

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione: Belgio............................7,9 Germania........................... 28 Francia............................ 28 Italia............................ 28 Lussemburgo.......................... 0,2 Paesi Bassi.......................... 7,9 2. - A decorrere dal 1 gennaio 1978, il finanziamento sarà fissato su basi definite nel corso di un esame effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1977, tenuto conto dello sviluppo registrato a tale data in seno alle Comunità europee e dell'alternativa offerta dal finanziamento comunitario.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-19

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