Convenzione
Art. 19
19 / 59In vigore dal 7 feb 1973
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1. - I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a
far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio............................7,9
Germania........................... 28
Francia............................ 28
Italia............................ 28
Lussemburgo.......................... 0,2
Paesi Bassi.......................... 7,9
2. - A decorrere dal 1 gennaio 1978, il finanziamento sarà fissato
su basi definite nel corso di un esame effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1977, tenuto conto dello sviluppo registrato a tale data in seno alle Comunità europee e dell'alternativa offerta dal finanziamento comunitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-19