Convenzione
Art. 17
In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - Ciascuno degli Stati contraenti favorisce, entro i limiti
degli stanziamenti disponibili, la concessione ai propri cittadini ammessi all'Istituto di borse di studio che si rendessero necessarie a causa della loro situazione economica, prendendo, se necessario, ogni provvedimento utile per l'opportuno adattamento delle disposizioni che disciplinano la concessione di borse.
2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere
l'istituzione di un fondo speciale per l'assegnazione di determinate borse di studio; questo fondo potrebbe, tra l'altro, essere alimentato da contributi privati.
3. - Le disposizioni precedenti non escludono che i ricercatori
dell'Istituto possano beneficiare delle borse di studio assegnate dalle Comunità europee ai ricercatori che svolgono lavori relativi all'edificazione dell'Europa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-17