Convenzione

Art. 21

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Il presidente cura l'esecuzione del bilancio conformemente alle disposizioni regolamentari finanziarie ed entro i limiti degli stanziamenti attribuiti. Egli rende conto della sua gestione al Consiglio superiore. 2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere storni di stanziamenti da capitolo a capitolo e da suddivisione a suddivisione.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-21

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