Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - L'istituto dispone di una biblioteca e di un servizio di documentazione, finanziati dal bilancio annuo di funzionamento. 2. - La Repubblica italiana s'impegna a compiere tutti i passi necessari e a concludere tutti gli accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario in altre città d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei. Le modalità d'applicazione di questa disposizione sono fissate nell'accordo relativo alla sede.
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