Convenzione
Art. 8
In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - Un segretario generale assiste il presidente dell'istituto nei
suoi compiti di organizzazione e di amministrazione.
2. - Il suo mandato e la durata del medesimo sono fissati dalle
disposizioni regolamentari previste dallo , paragrafo 5, lettera a).
3. - Il segretario generale e il presidente dell'Istituto non
possono essere della medesima nazionalità, salvo unanime decisione contraria del Consiglio superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-8