Convenzione

Art. 6

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Il Consiglio superiore è composto di rappresentanti dei governi degli Stati contraenti; ciascun governo dispone di un voto nell'ambito del Consiglio e vi delega due rappresentanti. Il Consiglio superiore si riunisce almeno una volta all'anno a Firenze. 2. - La presidenza del Consiglio superiore è esercitata a turno, per la durata di un anno, da ciascuno degli Stati contraenti. 3. - Il presidente dell'Istituto, il segretario generale ed un rappresentante delle Comunità europee partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio superiore. 4. - Il Consiglio superiore è responsabile dell'orientamento generale dell'Istituto, ne regola il funzionamento e vigila sul suo sviluppo. Esso facilita le relazioni sia tra i governi, per quanto riguarda l'Istituto, sia tra i governi e l'istituto stesso. Il Consiglio superiore prende le decisioni necessarie all'espletamento dei compiti così affidatigli, alle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6. 5. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità: a) stabilisce le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'istituto nonché le disposizioni regolamentari finanziarie previste dall'; b) stabilisce le modalità relative alla scelta delle lingue di lavoro, in conformità dell'; c) elabora lo statuto del personale dell'Istituto; tale statuto deve definire il meccanismo secondo il quale saranno risolte le controversie tra l'Istituto e i beneficiari dello statuto; d) decide la creazione dei posti permanenti di professori addetti all'istituto; e) invita le personalità definite all', paragrafo 3, a partecipare, alle condizioni che esso stesso stabilisce, alle attività del Consiglio accademico; f) stipula l'accordo relativo alla sede tra l'istituto ed il governo della Repubblica italiana nonché ogni strumento previsto dall', paragrafo 3; g) procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto; h) ammette una deroga all', paragrafo 3; i) modifica la ripartizione in dipartimenti di cui all' o crea nuovi dipartimenti; j) esprime il parere favorevole di cui all'; k) adotta le disposizioni di cui all'. 6. - Il Consiglio superiore adotta a maggioranza qualificata tutte le decisioni che non siano quelle previste al paragrafo 5, e in particolare: a) nomina il presidente e il segretario generale dell'Istituto; b) approva il bilancio dell'Istituto e dà atto al presidente dell'esecuzione del bilancio; c) approva, su proposta del Consiglio accademico, le linee generali dell'insegnamento; d) stabilisce il proprio regolamento interno. 7. - Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione: Belgio............................... 2 Germania.............................. 4 Francia.............................. 4 Italia............................... 4 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 2 Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro governi. 8. - Le astensioni non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio superiore per le quali è richiesta l'unanimità.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-6

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