Convenzione
Art. 6
In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - Il Consiglio superiore è composto di rappresentanti dei
governi degli Stati contraenti; ciascun governo dispone di un voto nell'ambito del Consiglio e vi delega due rappresentanti.
Il Consiglio superiore si riunisce almeno una volta all'anno a
Firenze.
2. - La presidenza del Consiglio superiore è esercitata a turno, per la durata di un anno, da ciascuno degli Stati contraenti.
3. - Il presidente dell'Istituto, il segretario generale ed un
rappresentante delle Comunità europee partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio superiore.
4. - Il Consiglio superiore è responsabile dell'orientamento
generale dell'Istituto, ne regola il funzionamento e vigila sul suo sviluppo. Esso facilita le relazioni sia tra i governi, per quanto riguarda l'Istituto, sia tra i governi e l'istituto stesso.
Il Consiglio superiore prende le decisioni necessarie
all'espletamento dei compiti così affidatigli, alle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6.
5. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità:
a) stabilisce le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'istituto nonché le disposizioni regolamentari finanziarie previste dall';
b) stabilisce le modalità relative alla scelta delle lingue di lavoro, in conformità dell';
c) elabora lo statuto del personale dell'Istituto; tale statuto deve definire il meccanismo secondo il quale saranno risolte le controversie tra l'Istituto e i beneficiari dello statuto;
d) decide la creazione dei posti permanenti di professori addetti
all'istituto;
e) invita le personalità definite all', paragrafo 3, a
partecipare, alle condizioni che esso stesso stabilisce, alle attività del Consiglio accademico;
f) stipula l'accordo relativo alla sede tra l'istituto ed il
governo della Repubblica italiana nonché ogni strumento previsto dall', paragrafo 3;
g) procede alla prima nomina del presidente e del segretario
generale dell'Istituto;
h) ammette una deroga all', paragrafo 3;
i) modifica la ripartizione in dipartimenti di cui all' o crea nuovi dipartimenti;
j) esprime il parere favorevole di cui all';
k) adotta le disposizioni di cui all'.
6. - Il Consiglio superiore adotta a maggioranza qualificata tutte le decisioni che non siano quelle previste al paragrafo 5, e in particolare:
a) nomina il presidente e il segretario generale dell'Istituto;
b) approva il bilancio dell'Istituto e dà atto al presidente
dell'esecuzione del bilancio;
c) approva, su proposta del Consiglio accademico, le linee
generali dell'insegnamento;
d) stabilisce il proprio regolamento interno.
7. - Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio............................... 2 Germania.............................. 4 Francia.............................. 4 Italia............................... 4 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 2
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro governi.
8. - Le astensioni non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio superiore per le quali è richiesta l'unanimità.
Storico versioni
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