Convenzione

Art. 7

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e delle decisioni adottati in applicazione della Convenzione o vigila su tale esecuzione e prende le decisioni amministrative che non rientrano nelle competenze degli altri organi dell'Istituto. 2. - Ha l'incarico di amministrare l'istituto. Egli assicura la rappresentanza giuridica del medesimo. Stabilisce il progetto di bilancio annuale ed il progetto di previsioni finanziarie triennale e li presenta al Consiglio superiore, previa consultazione del Consiglio accademico. Nomina i capi di dipartimento e i membri del corpo insegnante designati dal Consiglio accademico, in conformità dell', paragrafo 5, lettera d). Nomina i membri del personale amministrativo dell'Istituto. 3. - Il presidente dell'istituto è scelto dal Consiglio superiore, in base ad un elenco di tre nominativi proposti dal Consiglio accademico. È nominato per tre anni. Il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-7

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