Convenzione
Art. 7
In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e delle decisioni adottati in applicazione della Convenzione o vigila su tale esecuzione e prende le decisioni amministrative che non rientrano nelle competenze degli altri organi dell'Istituto.
2. - Ha l'incarico di amministrare l'istituto. Egli assicura la
rappresentanza giuridica del medesimo.
Stabilisce il progetto di bilancio annuale ed il progetto di
previsioni finanziarie triennale e li presenta al Consiglio superiore, previa consultazione del Consiglio accademico.
Nomina i capi di dipartimento e i membri del corpo insegnante
designati dal Consiglio accademico, in conformità dell', paragrafo 5, lettera d).
Nomina i membri del personale amministrativo dell'Istituto.
3. - Il presidente dell'istituto è scelto dal Consiglio superiore,
in base ad un elenco di tre nominativi proposti dal Consiglio accademico.
È nominato per tre anni. Il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.
Storico versioni
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