Convenzione

Art. 2

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - L'istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità. I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e, sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto dei legami con le civiltà extraeuropee. Tale compito è svolto mediante l'insegnamento e la riserva al livello universitario più elevato. 2. - L'Istituto deve essere anche un luogo di incontro e di confronto di idee e di esperienze su argomenti particolari nei settori che sono oggetto dei suoi studi e delle sue ricerche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo