Convenzione
Art. 2
2 / 59In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - L'istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel
settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità. I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e, sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto dei legami con le civiltà extraeuropee.
Tale compito è svolto mediante l'insegnamento e la riserva al
livello universitario più elevato.
2. - L'Istituto deve essere anche un luogo di incontro e di
confronto di idee e di esperienze su argomenti particolari nei settori che sono oggetto dei suoi studi e delle sue ricerche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-2