Art. 8
Convenzione

Art. 8

8 / 59
In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - Un segretario generale assiste il presidente dell'istituto nei suoi compiti di organizzazione e di amministrazione. 2. - Il suo mandato e la durata del medesimo sono fissati dalle disposizioni regolamentari previste dallo , paragrafo 5, lettera a). 3. - Il segretario generale e il presidente dell'Istituto non possono essere della medesima nazionalità, salvo unanime decisione contraria del Consiglio superiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-8