Protocollo

Art. 8

In vigore dal 7 feb 1973
. Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, faranno quanto è in loro potere affinché alle personalità che prendono parte ai lavori dell'Istituto, in particolare a quelle di cui all', paragrafo 3, della Convenzione, vengano concesse tutte le agevolazioni amministrative necessarie, segnatamente in materia di spostamenti, soggiorno e cambio.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-8

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