Protocollo
Art. 9
In vigore dal 7 feb 1973
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1. - Il presidente, il segretario generale e, fatto salvo il
disposto dell', i membri del corpo insegnante e i membri del personale dell'Istituto:
a) godono, anche dopo aver cessato di essere al servizio
dell'Istituto, dell'immunità di giurisdizione per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti; questa immunità è tuttavia priva di effetti nel caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa dalle persone di cui sopra o in caso di danno causato da un autoveicolo di loro proprietà o da esse guidato;
b) godono, con i membri della loro famiglia conviventi, delle
stesse eccezioni - generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali -- alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri;
c) godono, per quanto concerne la regolamentazione monetaria o
dei cambi, degli stessi privilegi generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
d) godono, in occasione della loro prima sistemazione nello Stato
interessato per la durata di almeno un anno, del diritto d'importare in franchigia la propria mobilia, la propria autovettura destinata al loro uso personale e i propri effetti personali, nonché del diritto di esportare in franchigia, alla cessazione delle loro funzioni in tale Stato, la propria mobilia, la propria autovettura destinata al loro uso personale ed i propri effetti personali, con riserva, nell'uno o nell'altro caso, dell'adempimento delle condizioni e restrizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui il diritto viene esercitato.
2. - Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con
l'Istituto, prendono ogni provvedimento utile per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza delle persone che beneficiano delle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-9