Protocollo

Art. 14

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - I privilegi, le immunità e le agevolazioni accordati dal Protocollo sono concessi esclusivamente nell'interesse degli Stati contraenti o dell'Istituto e non per il vantaggio personale dei beneficiari. 2. - Le autorità competenti hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di togliere l'immunità ove questa ostacoli l'azione della giustizia e se può essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata. 3. - Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono: gli Stati contraenti per quanto riguarda i loro rappresentanti presso il Consiglio superiore dell'Istituto; le Istituzioni delle Comunità europee per quanto riguarda il rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle sedute del Consiglio superiore dell'Istituto; il Consiglio superiore dell'Istituto per quanto riguarda il presidente e il segretario generale; il presidente dell'Istituto per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed il personale dell'Istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo