Protocollo
Art. 14
In vigore dal 7 feb 1973
.
1. - I privilegi, le immunità e le agevolazioni accordati dal
Protocollo sono concessi esclusivamente nell'interesse degli Stati contraenti o dell'Istituto e non per il vantaggio personale dei beneficiari.
2. - Le autorità competenti hanno non solo il diritto, ma anche il
dovere, di togliere l'immunità ove questa ostacoli l'azione della giustizia e se può essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata.
3. - Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono:
gli Stati contraenti per quanto riguarda i loro rappresentanti
presso il Consiglio superiore dell'Istituto;
le Istituzioni delle Comunità europee per quanto riguarda il
rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle sedute del Consiglio superiore dell'Istituto;
il Consiglio superiore dell'Istituto per quanto riguarda il
presidente e il segretario generale;
il presidente dell'Istituto per quanto riguarda i membri del
corpo insegnante ed il personale dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-14