Art. 1
Protocollo

Art. 1

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In vigore dal 7 feb 1973
Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'istituto universitario europeo Gli Stati parti alla Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze, addì 19 aprile 1972, Desiderosi di definire i privilegi e le immunità necessari al buon funzionamento di detto Istituto hanno convenuto le seguenti disposizioni: . Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto universitario europeo, in appresso denominato l'Istituto, beneficia dell'immunità di esecuzione, salvo: a) in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, e in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione da parte del suddetto autoveicolo; b) in caso di esecuzione di una decisione arbitrale o giurisdizionale pronunciata in applicazione di una disposizione della Convenzione o del presente Protocollo; c) laddove il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, abbia in un caso particolare rinunciato al beneficio della presente disposizione.
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