Convenzione

Art. 35

In vigore dal 7 feb 1973
. 1. - La Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare. 2. - Ciascuno Stato contraente, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o dell'adesione a quest'ultima nonché in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notifica al governo della Repubblica italiana, che la Convenzione si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-35

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