Convenzione
Art. 33
33 / 59In vigore dal 7 feb 1973
.
Il governo di qualsiasi Stato contraente, il presidente
dell'Istituto o il Consiglio accademico possono sottoporre al Consiglio superiore progetti volti alla revisione della Convenzione.
Se il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, esprime parere favorevole sulla riunione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, questa è convocata dal governo che assume la presidenza del Consiglio superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-c-33