Art. 4

In vigore dal 7 feb 1973
Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall' della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-rd-4

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