Art. 20
Protocollo

Art. 20

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In vigore dal 7 feb 1973
. L'Istituto e uno o più Stati contraenti possono, concludere accordi complementari per l'esecuzione e l'applicazione del presente Protocollo. Le decisioni del Consiglio superiore per l'applicazione del presente articolo sono adottate all'unanimità.
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