Protocollo
Art. 16
54 / 59In vigore dal 7 feb 1973
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Nessun Stato contraente è tenuto ad accordare ai suoi cittadini ed ai residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui agli , lettere c) e d) e 10.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-23;920#art-p-16