Accordo

Art. 12

In vigore dal 24 gen 1973
Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.
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Art. 12 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo