Accordo
Art. 12
95 / 96In vigore dal 24 gen 1973
Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procederà per ultimo a detta notifica.
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