Accordo

Art. 10

In vigore dal 24 gen 1973
I prestiti vengono accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista dal suo Statuto per le sue operazioni normali, fatte salve le disposizioni seguenti: Le domande di prestiti che abbiano formato oggetto di un parere favorevole del Governo turco vengono trasmesse dalla Banca agli Stati membri ed alla Commissione, accompagnate da ogni osservazione utile. Si ritiene che la domanda di prestito non solleva obiezioni se la Banca - entro quattro settimane a decorrere dall'invio dei documenti - non riceve, da parte di uno Stato membro, una richiesta di consultazione fra gli Stati membri. In caso contrario, un Comitato formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro ed al quale partecipa un rappresentante della Commissione esamina la ricevibilità della domanda. Il Comitato invita esperti della Banca ad assistere alle sue riunioni. Il Comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 67 voti, in base alla seguente ponderazione: - Belgio [ 8] - Repubblica Federale di Germania [33] - Francia [33] - Italia [18] - Lussemburgo [ 1] - Paesi Bassi [ 7]
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