Accordo

Art. 5

In vigore dal 24 gen 1973
Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in unità di conto delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro non è tenuto a fornire contributi supplementari nè ad assumere altri oneri o rischi. Nella misura in cui uno Stato membro non fornisce alla Banca le somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino al rimborso di questi ultimi, tale Stato membro s'impegna a sostenere gli oneri relativi alla provvista dei fondi corrispondenti alla propria quota in unità di conto. Tale impegno può in particolare assumere le forme seguenti: a) messa a disposizione della Banca delle somme necessarie al finanziamento dei prestiti concessi sino a che la Banca abbia ottenuto altre risorse nei modi indicati nell', lettera b); b) messa a disposizione della Banca, a titolo di saldatura, delle somme necessarie ad assicurare il rimborso delle risorse ottenute nei modi indicati nell', lettera b), quando tale rimborso deve avvenire prima di quello dei prestiti concessi; c) concessione delle garanzie necessarie per consentire alla Banca di ottenere risorse presso terzi; d) conguaglio delle differenze tra il costo dei capitali impiegati dalla Banca e il ricavato degli interessi dei prestiti concessi. Per l'importo e le condizioni delle operazioni di cui all', lettera b), è necessario l'accordo preliminare dello Stato membro sulla cui quota saranno imputate queste operazioni.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-5-2

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